IL MINISTRO DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  78,  commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale delle
imprese  e  consente  ai  professionisti  di  svolgere l'attivita' di
assistenza alle medesime condizioni;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494,
con  il  quale e' stato approvato il regolamento per l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' di assistenza alle imprese da parte dei
centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale e dei professionisti che
svolgono   l'attivita'  di  assistenza  alle  imprese  alle  medesime
condizioni dei centri stessi;
 Visto  l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n.
413  che  disciplina  le  modalita'  che  devono essere osservate dai
sostituti  d'imposta  per  consentire l'adempimento degli obblighi di
dichiarazione  dei  redditi ai lavoratori dipendenti e assimilati che
intendono avvalersi della loro assistenza;
 Visto  il  titolo  I  del  decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre   1992,   n.  395,  con  il  quale  e'  stata  disciplinata
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei sostituti d'imposta;
 Visti  gli  articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15
dicembre  1992,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  18  dicembre  1992,  con  il  quale e' stato
approvato  il  modello  730 da presentare nell'anno 1993 da parte dei
lavoratori   dipendenti   e   pensionati   che   intendono  avvalersi
dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  5  gennaio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il
quale  sono  state  apportate  le  rettifiche  alle  istruzioni ed ai
modelli  allegati  al  citato  decreto  del Ministro delle finanze 15
dicembre 1992 recante l'approvazione del modello 730;
 Visti  gli  articoli  3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 5
febbraio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 dell'8
febbraio  1993,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello di
dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli
effetti  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  12  febbraio 1993,
pubblicati  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 37
del 15 febbraio 1993, con i quali sono stati approvati i modelli 740,
750, 760 e 770 da presentare nel 1993;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16  aprile  1993,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92
del  21  aprile 1993 riguardante la presentazione all'Amministrazione
finanziaria  da  parte  dei  sostituti  d'imposta  sia  dei  supporti
magnetici  contenenti  i  dati  delle  dichiarazioni modello 770, dei
supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi
modello  730  nonche'  delle  buste, contenenti il modello 730-1 e la
dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti
e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  che  disciplina  tra  l'altro  i  termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni;
 Considerato   che   devono   essere  stabiliti  il  contenuto  e  le
caratteristiche  tecniche  dei  supporti  magnetici contenenti i dati
delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760;
 Considerato   che,  per  la  predisposizione  da  parte  dei  centri
autorizzati  stessi  dei  supporti  magnetici contenenti i dati delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta  modello  770  e' necessario
integrare le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A al citato
decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993;
 Considerato   che   devono   essere   stabilite   le   modalita'  di
presentazione  all'Amministrazione  finanziaria  da  parte dei centri
autorizzati  e dei professionisti dei supporti magnetici contenenti i
dati  delle  dichiarazioni  dei  redditi  modelli 740, 750, 760 e 770
predisposte per gli utenti;
 Considerato  che  devono essere stabilite, altresi', le modalita' di
invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati
dei  supporti  magnetici  predisposti  per i sostituti d'imposta loro
utenti  che  hanno  prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti,
nonche'  dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni
dei redditi modello 730 e delle buste contenenti i modelli 730-1 e le
dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati dei dipendenti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche modello 740 dei
propri utenti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato
A al presente decreto.
 2.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle  societa' di persone di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
modello  750  dei  propri  utenti,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite nell'allegato B al presente decreto.
 3.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle  dichiarazioni  dei  redditi  modello  760  dei  propri  utenti
societa'  cooperative e loro consorzi, secondo le specifiche tecniche
stabilite nell'allegato C al presente decreto.
 4.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle  dichiarazioni  modello 770, cui i propri utenti sono obbligati
in  qualita' di sostituti di secondo le specifiche tecniche stabilite
nell'allegato  A  al  citato  decreto  del  Ministro delle finanze 16
aprile  1993  e le integrazioni tecniche contenute nell'allegato D al
presente decreto.